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"Ci troviamo in una situazione disastrosa, commenta Flavio Convento vicepresidente FAIB categoria dei gestori di carburanti di Confesercenti. Aumenti energetici, aziende che chiudono, ristori inesistenti. Un settore completamente dimenticato. Per quanto creda nelle istituzioni il vaso è colmo. La fiducia nella politica deve essere guadagnata e questa situazione fa percepire quanto sia lontana la politica dalla realtà della vita quotidiana".
Oggi un’attività di distribuzione carburanti media con una potenza impegnata di 30 kW, con consumi di 61.500 kWh annui, è passata da una bolletta di gennaio 2021 (mercato di tutele graduali – Servizio Elettrico Nazionale) di € 1.068 ad una bolletta di dicembre 2021 (mercato di tutele graduali) di € 2.511, registrando un +135%.
Per non parlare dell’aumento dei costi dei prodotti petroliferi, che stanno infiammando i prezzi dei carburanti. Per la categoria è un ulteriore aggravio finanziario che pesa sull' acquisto dei prodotti che avviene in esclusiva dai fornitori che fissano i prezzi massimi di vendita. "Proprio sui prezzi di vendita, sottolineo che il costo del carburante, già elevato a causa dell’alta percentuale di Iva e di accise che incidono al 61% sul costo della benzina ed al 59% su quello del gasolio, non è determinato dai gestori, che anzi, subiscono anch'essi gravi perdite dai mancati incassi e dagli alti costi. Tutta questa situazione rischia di portare alla chiusura di almeno il 15% degli operatori con conseguenze sociali non indifferenti. Pensiamo che che in ogni impianto che chiude non resta a casa solo il gestore ma anche i dipendenti (in media altre 2 persone)".
"Ecco perchè come categoria stiamo chiedendo un immediato intervento del Governo in grado di assicurare il contenimento dei costi che stanno gravando sulle attività di distribuzione dei carburanti, attraverso sgravi e /o ristori mirati. Un doppio intervento : uno a sostegno delle imprese in difficoltà e l’altro per la riapertura del tavolo di settore che affronti concretamente le prospettive di una ristrutturazione in grado di agganciare la transizione energetica e digitale del settore, al servizio della mobilità del Paese".
Ricordiamo che dal 1 febbraio e fino al 15 giugno 2022, il Green Pass Base (quindi ottenibile anche con tampone) sarà esteso anche ai clienti di:
- pubblici uffici
- Servizi postali, bancari e finanziari
- Attività commerciali, con l’esclusione dei negozi indicati nel DPCM del 21 gennaio (attività "necessarie al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona").
Si ricorda inoltre che i titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base (ad esempio negozi di abbigliamento, tabaccherie, librerie) non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’accesso della clientela nei locali
(Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone )
-> Cartello verifica Green-Pass: https://bit.ly/3od7aCR
-> Cartello verifica a campione: https://bit.ly/3ocCi5B
Tutti i titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche. I versamenti con modalità telematiche possono essere effettuati:
- direttamente utilizzando l’home banking ovvero tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- ovvero tramite intermediari abilitati.
Il contribuente che presenta il modello F24 attraverso un “canale” diverso da quelli sopra descritti (es. versamento modello F24 presso gli sportelli bancari/postali anziché tramite home banking) è soggetto a sanzione “residuale” di cui all’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 471/1997 che prevede una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000.
Nell’ambito del c.d. “Decreto Fiscale” il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali. L’obbligo di comunicazione interessa i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati dopo il 21/12/2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’ 11/01/2022.
La comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, come eventualmente risultante dalla lettera di incarico tramite l’invio di una mail al competente Ispettorato del Lavoro: per la sede ITL di Verona l’indirizzo mail cui scrivere è
Regime sanzionatorio in caso di omessa o tardivo inoltro della comunicazione, il committente è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa che va da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La stessa sanzione si potrà applicare anche qualora il rapporto si protragga oltre il periodo comunicato.
Lo scorso 14 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell’interno con modifiche e integrazioni al decreto del 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”. Il sistema informativo “Alloggiati Web” adeguato alle nuove prescrizioni, presenta delle novità in materia di accesso e utilizzo del portale, trasmissione dati e sicurezza.
La prima novità introdotta dal decreto riguarda le nuove regole sui soggiorni non superiori alle 24 ore:
- La comunicazione delle generalità delle persone alloggiate dovrà pervenire alle Questure entro 6 ore daII’arrivo, rimanendo comunque invariata la comunicazione entro le 24 ore per i soggiorni oltre le 24 ore di permanenza nella struttura;
- È indispensabile salvare le ricevute dei dati trasmessi tramite il sistema Alloggiati Web, poiché quest’ultime decorsi 30 giorni dall’avvenuta trasmissione verranno sovrascritte rendendo impossibile la Ioro acquisizione. Ricevute che dovranno essere conservate ed esibite in caso di controllo.
La seconda novità non meno importante riguarda la modalità di autenticazione e sicurezza:
- Modalità di accesso basata su autenticazione a due fattori (credenziali, one time password);
- Modalità di trasmissione dati attraverso l’utilizzo di servizi di cooperazione applicativa (Web Service) per consentire la trasmissione diretta dei dati degli alloggiati dai “sistemi gestionali” delle strutture ricettive al sistema “Alloggiati Web”;
- Rafforzamento dei criteri di sicurezza;
- Possibilità di utilizzo del servizio tramite dispositivi mobili;
- Nuove funzionalità di supporto tecnico per le strutture ricettive.
Si ribadisce che, qualora si riscontrassero problemi tecnici al portale “Alloggiati Web” o la struttura ricettiva fosse ancora in fase di accreditamento ed attivazione del servizio, la comunicazione dei dati degli ospiti dovrà avvenire compilando l’apposito modulo presente sul sito Questura di Verona — Carta dei Servizi — elenco riepilogativo delle presenze, da inoltrare tramite posta elettronica certificata alla Questura.
L’entrata in vigore dei nuovi adeguamenti sarà attuata progressivamente in questi giorni. Nel frattempo le strutture potranno continuare ad utilizzare le attuali credenziali di accesso fino alla naturale scadenza del certificato digitale, per poi passare alla nuova modalità di accesso che verrà esplicitamente spiegata attraverso specifici manuali presenti sul portale.
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