Nell’ambito del c.d. “Decreto Fiscale” il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali. L’obbligo di comunicazione interessa i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati dopo il 21/12/2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’ 11/01/2022.
La comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, come eventualmente risultante dalla lettera di incarico tramite l’invio di una mail al competente Ispettorato del Lavoro: per la sede ITL di Verona l’indirizzo mail cui scrivere è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non pec e pertanto occorre che il committente conservi copia della comunicazione.
Regime sanzionatorio in caso di omessa o tardivo inoltro della comunicazione, il committente è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa che va da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La stessa sanzione si potrà applicare anche qualora il rapporto si protragga oltre il periodo comunicato.

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