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Diverse volte ci siamo soffermati sull’attuale tema relativo alla possibilità, per gli Uffici finanziari, di estendere l’indagine bancaria nei confronti di soggetti diversi dal contribuente accertato, in quanto vi può essere fondato motivo di ritenere che l’intestazione del conto corrente sia fittizia (si vedano “Accertamenti bancari e giudicato esterno di nuovo al vaglio della Corte” del 14 settembre 2010 e “La mancata risposta del contribuente legittima l’accertamento bancario” del 16 ottobre 2010).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12624 depositata ieri, è tornata sull’argomento, facendo luce su un aspetto molto delicato, sul quale la giurisprudenza appariva contrastante.
Un breve riepilogo della disciplina contribuisce a chiarire meglio il concetto.
Ai fini IVA e delle dirette, i prelevamenti e i versamenti che emergono dai conti correnti del contribuente si presumono ricavi o compensi non dichiarati ove non ve ne sia traccia nella contabilità, a meno che il contribuente non fornisca la prova contraria, quindi dimostri che ad esempio il prelevamento attiene a una fattispecie fiscalmente irrilevante. Tanto premesso, è ormai pacifico che l’indagine bancaria si estenda anche ai conti correnti intestati a soggetti terzi (si pensi alla moglie del contribuente, o, come nella specie, ai soci della società di capitali “ristretta” sottoposta ad accertamento). Sull’operatività della presunzione legale in quest’ultimo caso la giurisprudenza, quantomeno secondo una prima impressione, si è pronunciata in maniera non omogenea: infatti, a volte è stata ritenuta necessaria la dimostrazione circa la fittizietà del conto, altre volte è stato affermato che, in casi peculiari come le società di capitali
“ristrette”, la prova dell’intestazione fittizia non va fornita. Nella sentenza in commento, i giudici, in prima battuta, evidenziano che deve essere disattesa l’opinione, sostenuta dal contribuente, secondo cui “la indagine bancaria e la
utilizzazione dei dati rilevati dalle movimentazioni sui conti bancari intestati a soggetti diversi dal contribuente rimane necessariamente subordinata alla previa dimostrazione da parte della Amministrazione finanziaria che le somme giacenti sui conti dei soci sono di fatto nella esclusiva disponibilità della società medesima”.
Vengono richiamati alcuni precedenti, ove i giudici avevano specificato che il rapporto familiare e la ristretta compagine societaria sono elementi indiziari sufficienti per giustificare la riferibilità al contribuente delle movimentazioni
effettuate. Il contrasto giurisprudenziale richiamato, invero, è solo apparente, siccome la più recente giurisprudenza non esonera l’Ufficio dall’onere probatorio, ma afferma che tale prova sia rinvenuta “nel requisito di serietà e gravità dell’elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale”.
Viene affermato il principio di diritto in forza del quale nell’accertamento nei confronti di società di capitali, è ammesso accedere ai conti/depositi intestati ai soci e, in caso di ristretta compagine sociale, anche ai familiari dei soci, qualora sussistano fondati sospetti che la società abbia effettuato operazioni soggettivamente inesistenti.
La presunzione semplice che legittima l’estensione dell’indagine bancaria (e della consequenziale presunzione legale) nei confronti dei conti intestati ai soci è integrata quando non vi siano altre fonti produttive di reddito dichiarate dai soci, e sussista una ristretta base societaria, tale per cui, nonostante la società sia giuridicamente di capitali, “viene di fatto a replicare la stessa formula organizzativa-gestionale delle società di persone”.
Oggi come 60 anni fa, in pieno boom economico, la casa e l'edilizia sembrano essere la carta vincente dell'economia italiana. Ci crede il governo che, con il nuovo decreto sviluppo appena varato, ha dato una notevole spinta alla detrazione per le ristrutturazioni portandola dal 36 al 50%. E non solo: raddoppia il tetto di spesa ammesso alla detrazione, da 48mila a 96mila euro. In pratica la detrazione massima consentita triplica:
• oggi è il 36% di 48.000, cioè 17.280 euro;
• domani sarà il 50% di 96.000, cioè 48.000 euro.
Novità anche per la detrazione per il risparmio energetico: doveva decadere a fine 2012 ma il decreto sviluppo le ha prolungato la vita di sei mesi, con una minima riduzione: dal 55 al 50%. Però la nuova aliquota unica del 50% è a termine.
Tra spending review da una parte e ipotesi di tagli generalizzati alle agevolazioni fiscali dall'altra, questo ulteriore sconto è solo un intervento provvisorio per dare una spinta alla ripresa. Il balletto di
aliquote ha il seguente calendario:
• ristrutturazioni: 50% fino al 30 giugno 2013, dopo si torna al 36%. La nuova aliquota parte del giorno di entrata in vigore del decreto, quindi a chi ha dei lavori in corso conviene aspettare a pagare (per gli acconti già pagati si applica l'aliquota del 36%);
• risparmio energetico: resta la detrazione attuale del 55% fino al 31 dicembre 2012, poi scende al 50% fino al 30 giugno 2013, e si riduce al 36% (come per le ristrutturazioni) dopo quella data Nelle tavole che seguono vediamo le regole principali delle due detrazioni.
BONUS RISTRUTTURAZIONI (EX 36%)
La detrazione per le ristrutturazioni edilizie, attualmente del 36%, è una decana delle agevolazioni. Introdotto dalla legge 449 del 1997, gode ancora di ottima salute e continua a essere largamente apprezzato dai contribuenti. Ora il vantaggio fiscale aumenta ulteriormente: ogni 1.000 euro spesi per interventi edilizi sulla propria abitazione ne tornano indietro 500 sotto forma di detrazione dalle imposte, sebbene rateizzati in 10 anni.
Le modifiche recenti
Alcuni provvedimenti dell'anno scorso, primo fra tutti il precedente decreto sviluppo di maggio, hanno introdotto alcune novità e semplificato la procedura per ottenere il bonus:
• la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (per tutta Italia) non è più obbligatoria;
• il costo della manodopera non deve più essere riportato in fattura come voce separata;
• sui bonifici effettuati per pagare lavori la banca applica una ritenuta fiscale del 4% anziché del 10% (per il contribuente non cambia nulla, la novità riguarda le imprese edili che si vedranno accreditata una somma con una minore decurtazione);
• in caso di vendita di un immobile ristrutturato, la detrazione delle rate residue può restare al venditore o essere trasferita al compratore, su decisione delle parti. L'opzione deve essere espressa col rogito notarile. Prima l'agevolazione veniva obbligatoriamente trasferita all'acquirente (e la regola vale ancora per gli atti stipulati prima del 16 settembre 2011).
Dal 1° luglio non si può più pagare in contanti alcun importo dai mille euro in su. Entra infatti in vigore la norma del decreto Salva-Italia sulla tracciabilità dei pagamenti. Per tre mesi l'Inps continuerà a disporre i pagamenti mensili tradizionali in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti. Fase transitoria La fase transitoria sarà di tre mesi a partire dal primo luglio, appunto, durante la quale l'Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste italiane o dalle banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all'Inps una volta decorso il termine del 30 settembre 2012. In ogni caso, l'Inps assicurerà il pagamento delle somme spettanti nel momento in cui gli interessati provvederanno all'apertura di un conto corrente o libretto. L'Inps ricorda anche che nei mesi di luglio, agosto e settembre il pensionato può comunque ottenere il pagamento mediante assegno di traenza, anche se non ancora titolare di conto o libretto. Conguagli una tantum Nell'individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei mille euro non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle limitazioni all'uso del contante i pagamenti delle pensioni il cui importo ordinario è inferiore a mille euro, anche nei casi in cui le singole rate superino tale soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima). Apertura conto corrente o libretto tramite delegato Nel caso in cui i beneficiari di trattamenti pensionistici di importo superiore a mille euro non abbiano indicato, entro il termine previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione allo sportello, in quanto impossibilitati per gravi motivi di salute o provvedimenti restrittivi a recarsi personalmente presso gli uffici bancari o postali, i soggetti delegati alla riscossione possono, in deroga alle norme vigenti, chiedere l'apertura di un conto corrente di base o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario.
Con il DPCM in corso di pubblicazione in G.U. e diffuso ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze, è stato prorogato dal 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato) al 9 luglio 2012 (l’8 luglio cade di domenica) il termine per il versamento, senza interessi, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 (anche unificati) e IRAP 2012; slitta, invece, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo. Con riguardo a tale ultima scadenza, va ricordato che, riprendendo il contenuto dei DPCM degli anni scorsi, il DL 16/2012, conv. L. 44/2012, ha “messo a regime” il differimento dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno. In virtù di quanto stabilito dall’articolo unico del DPCM, beneficiano della doppia proroga dei termini le persone fisiche (anche non soggette agli studi settore) tenute, entro il 18 giugno, al versamento del saldo per il 2011 e della prima rata di acconto del 2012 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni, nonché i contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore. La proroga in esame interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, cioè i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dall’articolo unico del DPCM riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP, le imposte sostitutive e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%). A titolo esemplificativo, beneficiano quindi del differimento il versamento della “cedolare secca”, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero posseduti nel 2011, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero detenute nel 2011, del contributo di solidarietà del 3% sui redditi IRPEF superiori a 300.000 euro. A luglio anche cedolare secca, patrimoniali e contributo di solidarietà. Nessun differimento riguarda, invece, i versamenti dell’IMU, la cui scadenza per la prima rata del 2012 resta ferma al 18 giugno 2012. Slittano, inoltre, i termini per i pagamenti in caso di opzione per la rateizzazione ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/9_, con la conseguenza che le rate successive alla prima, differita al 9 luglio 2012, devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA. Da ultimo, anche se con particolari modalità, la proroga in esame esplica effetti anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2011 nell’ambito del modello UNICO 2012. Rimangono, invece, invariati i termini ordinari del 18 giugno 2012, senza maggiorazione di interessi, e del 18 luglio 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, “estranei” agli studi di settore. La proroga in esame non interessa, infine, i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 18 giugno 2012 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (ad esempio, le società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2011 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) ovvero della data di chiusura del periodo d’imposta (ad esempio, le società di capitali con esercizio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012).
Fonte: Eutekne
La proroga dei termini per il versamento delle imposte dal 18 giugno al 9 luglio 2012 e dal 18 luglio al 20 agosto 2012 (con la maggiorazione dello 0,40%), esplica effetti anche sulla rateizzazione dei versamenti. Brevemente, si ricorda che il DPCM 6 giugno 2012 ha prorogato i termini per i versamenti derivanti da UNICO 2012 e IRAP 2012 con riferimento a tutte le persone fisiche (soggette o meno agli studi di settore) e ai contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore (si veda “Proroga per i versamenti di UNICO 2012” del 9 giugno 2012). L’art. 20 del DLgs. 241/97 disciplina la rateizzazione dei versamenti a saldo e/o in acconto di imposte e contributi. La rateizzazione dei suddetti versamenti avviene in rate mensili di pari importo e il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre. Può inoltre essere stabilito un numero di rate differente per ciascun importo a saldo o in acconto che viene rateizzato. Ad esempio, è possibile adottare un numero di rate differenti per l’IRPEF o l’IRES e l’IRAP, oppure per il versamento del saldo e del primo acconto. Quanto ai termini, per i contribuenti non titolari di partita IVA, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo o dell’acconto e le rate successive alla prima scadono alla fine di ogni mese; diversamente, per i contribuenti titolari di partita IVA, fermo restando il termine previsto per la prima rata, le rate successive alla prima scadono, invece, al giorno 16 del mese. L’opzione per la rateizzazione comporta la corresponsione degli interessi nella misura percentuale prevista dalla relativa normativa. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DM 21 maggio 2009, gli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), a decorrere dai pagamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA presentate dal 1° luglio 2009. Si segnala inoltre che: gli interessi dovuti per la rateizzazione devono essere indicati nel modello F24 separatamente dai tributi cui afferiscono, mediante appositi codici; la maggiorazione dello 0,4% per il differimento dei versamenti, invece, si cumula con l’imposta dovuta e viene versata con il codice tributo della stessa. Tanto premesso, sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2007 n. 41 (_ 4), qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi del citato art. 20 del DLgs. 241/97, poichè il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 9 luglio 2012 (ovvero del 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4% ); per quanto riguarda, invece, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall’art. 20, comma 4, del DLgs. 241/97, vale a dire: - giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA; - fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA. Con partita IVA, prima rata il 9 luglio e seconda rata il 16 luglio Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 9 luglio 2012, se è titolare di partita IVA deve versare la seconda rata entro il 16 luglio 2012, se non è titolare di partita IVA deve invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2012. In pratica, ipotizzando che il contribuente, titolare di partita IVA, opti per la rateizzazione delle imposte dovute sino al termine massimo (novembre 2012), le imposte dovranno essere versate alle seguenti scadenze: - la prima rata, il 9 luglio 2012; - la seconda rata, il 16 luglio 2012; - la terza rata, il 20 agosto 2012 (il 16 cade nel periodo feriale, per il quale l’art. 3- quater del DL 16/2012 conv. L. 44/2012 ha previsto il differimento “a regime” al 20 agosto dei termini scadenti dal 1° agosto); - la quarta rata, il 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica); - la quinta rata, il 16 ottobre 2012; - la sesta ed ultima rata, il 16 novembre 2012. Qualora il contribuente titolare di partita IVA decida di effettuare il versamento entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40% , la rateizzazione avviene in un minor numero di rate, considerato che il termine massimo rimane, sulla base del tenore letterale dell’art. 20 del DLgs. 241/97, il mese di novembre. Di conseguenza, le imposte rateizzate dovranno essere versate, considerando anche la maggiorazione dello 0,40%, alle seguenti scadenze: - la prima rata, il 20 agosto 2012; - la seconda rata, il 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica); - la terza rata, il 16 ottobre 2012; - la quarta ed ultima rata, il 16 novembre 2012.