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Oltre alle disposizioni che impongono il ricalcolo dell’IRPEF relativa al 2011 sulla quale commisurare l’acconto 2012 , in occasione dei prossimi versamenti occorre ricordare la riduzione dal 99% al 96% della relativa percentuale di computo. È il risultato di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del DPCM 21 novembre 2011: tuttavia, secondo quanto stabilito dal successivo comma 5, tale riduzione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto.
Per quanto sopra, chi si accinge al versamento dovrà verificare innanzitutto che l’acconto IRPEF sia dovuto, tenuto conto che sono obbligati al relativo pagamento i soggetti che:
- presentano il modello UNICO 2012 PF con l’indicazione al rigo RN33 di un importo superiore a 51,65 euro;
- pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a 52 euro.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto:
- i soggetti che, al predetto rigo RN33, hanno evidenziato un’imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51 euro;
- i soggetti che, pur essendo debitori d’imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d’imposta superiori all’imposta dovuta a titolo di acconto;
- i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2012, da presentare nel 2013, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite (metodo previsionale);
- i soggetti che, per la prima volta nel 2012, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- i contribuenti che hanno dichiarato nel modello UNICO 2012 solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, “forfettino”);
- i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo;
- gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2012;
- i soggetti che hanno un credito IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l’acconto dovuto;
- i soggetti falliti.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di versamento, in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 99%. Si ricorda che l’acconto va versato in due rate qualora l’importo della prima superi 103 euro.
In pratica, ipotizzando l’assenza di obblighi di ricalcolo, tale rata risulta pari al 39,6% (40% × 99%) dell’importo indicato nel rigo RN33.
A novembre, per determinare la seconda rata di acconto, occorrerà:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96%;
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 25 novembre 2011, la riduzione di 3 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto in relazione all’anno 2012 deve ritenersi applicabile anche ai fini del versamento:
- dell’acconto della “cedolare secca” sulle locazioni dovuto per il 2012, che si riduce quindi dal 95% al 92%;
- dell’acconto dell’imposta sostitutiva dei nuovi “minimi” dovuto per il 2012, che si riduce quindi dal 99% al 96%.
Pertanto, con specifico riferimento alla cedolare secca, verificato l’obbligo di versamento dell’acconto (importo di rigo RB11, colonna 3, pari o superiore a 52 euro), in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 95%. In pratica, tale rata risulta pari al 38% (40% × 95%) dell’importo indicato nel suddetto rigo RB11, colonna 3.
Analogamente, in ordine all’acconto dell’imposta sostitutiva dei contribuenti “minimi”, verificato l’obbligo di versamento dell’acconto (importo di rigo CM14 pari o superiore a 52 euro), in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 99%. In pratica, tale rata risulta pari al 39,6% (40% × 99%) dell’importo indicato nel suddetto rigo CM14.
Per entrambe le imposte sostitutive, al fine della determinazione della seconda rata di acconto da corrispondere a novembre, occorrerà:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96% (nuovi “minimi”) o del 92% (cedolare secca);
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.
Fonte: Eutekne
Costa caro non indicare nel bonifico per il pagamento dei lavori di ristrutturazione gli estremi della norma per il bonus del 36%, il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti interessati. In tal caso, infatti, non si ha diritto alla detrazione, perché la Banca o la Posta non è in grado di effettuare la ritenuta d’acconto del 4%. Possibile, però, ripetere il bonifico completo di tutti i dati, concordando la restituzione del precedente pagamento “difettoso”. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui arriva la risoluzione n. 55 diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate, che, alla luce del mutato quadro normativo, ed in particolare in forza del recente obbligo di esecuzione della ritenuta del 4% in capo all’intermediario tramite cui è eseguito il pagamento, muta il proprio precedente indirizzo sul punto. Nel caso di specie, due soggetti avevano acquistato, il 14 novembre 2011, un appartamento con relativo box pertinenziale, provvedendo ad eseguire il bonifico per il corrispondente costo di costruzione attestato dalla società costruttrice. Tuttavia, non indicavano nella causale dell’ordine di bonifico il riferimento normativo alla L. n. 449/97, il codice fiscale degli ordinanti (beneficiari della detrazione), del numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico era stato effettuato. Di conseguenza, la banca non aveva potuto operare la ritenuta fiscale del 4% sul corrispettivo versato alla società venditrice, così come, invece, previsto dall’art. 25 del DL n. 78/2010. Gli istanti, pertanto, chiedevano se fosse possibile comunque fruire della detrazione del 36%, anche considerato quanto affermato in passato dall’Amministrazione finanziaria (da ultimo, con la risoluzione 15 luglio 2008 n. 300), secondo cui l’incompletezza dei dati esposti nel bonifico sarebbe colmata dalla coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico e il destinatario della fattura. L’Agenzia, però, supera tale precedente orientamento alla luce del nuovo quadro normativo, delineatosi, in particolare, con l’introduzione della citata ritenuta del 4% che, in mancanza della indicazione dei suddetti dati rilevanti, non può essere eseguita dall’intermediario. È bene ricordare, peraltro, che la ritenuta in esame ha un doppio effetto “benefico” per l’Erario, poiché, da una parte, viene di fatto anticipata parte dell’imposta (eventualmente) dovuta dal percipiente, e dall’altra c’è una tracciabilità in tempo reale dei corrispettivi incassati da tali soggetti e una maggiore facilità per il Fisco di incrociare i dati indicati dagli intermediari nel loro modello 770 con quelli dichiarati dai soggetti che ricevono il pagamento. Se il bonifico è incompleto, non si può effettuare la ritenuta del 4% Alla luce dell’importanza di tale adempimento, pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto il pagamento con dati incompleti preclusivo ai fini dell’agevolazione. Si può, tuttavia, ripetere il pagamento, con esposizione di tutti i riferimenti ritenuti necessari (e previsti, fra l’altro, dal DM n. 41/98). Ciò può avvenire anche nel periodo di imposta successivo, fermo restando che la detrazione deve sempre essere considerata in base al criterio di cassa. Così, con riferimento al caso affrontato nell’interpello, il nuovo bonifico “corretto” nell’anno 2012 renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2012 (UNICO 2013), considerato che l’art. 16-bis del TUIR, applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal periodo d’imposta 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame. Per effetto del nuovo pagamento, ovviamente, le parti, nell’ambito della propria autonomia negoziale, potranno definire le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
Nicola Fasano - fonte: Eutekne.info
Arriva la rata "sprint", con richieste semplificate per chi ha debiti a ruolo di importo non superiore a 20mila euro.
Cercando di agevolare chi è colpito dalla crisi Equitalia ha elevato il precedente limite di 5mila euro a 20mila euro per i pagamenti a rate.
Agli agenti delle riscossione, Equitalia, Serit Sicilia o altro agente della riscossione, basta una semplice istanza per pagare in 48 comode rate mensili i debiti iscritti a ruolo, se di importo non superiore a 20mila euro (si veda il fac simile con l'esempio pubblicato qui a fianco, dove viene ipotizzata una richiesta al Serit siciliano; il fac simile è però uguale in tutta Italia, cambia solo l'intestazione).
Rimane fermo che la rata minima dovrà essere di almeno 100 euro, fatte salve particolari situazioni di maggiori difficoltà economiche e previo coinvolgimento dei funzionari responsabili delle competenti strutture degli agenti della riscossione.
La novità è illustrata in una direttiva Equitalia, direzione centrale servizi enti e contribuenti, n. 7/2012, del 1° marzo 2012. Grazie alle nuove disposizioni in materia di rateazione diventa più semplice e veloce pagare in modo frazionato le somme iscritte a ruolo. Con il nuovo limite, elevato da 5 a 20mila euro, si potrà ottenere il frazionamento del debito con una semplice richiesta motivata che attesta la situazione temporanea di difficoltà economica del debitore.
Gli agenti della riscossione, che fanno parte del gruppo Equitalia, dovranno perciò accettare le istanze di rateazione per importi fino a 20mila euro, senza bisogno di chiedere al contribuente di dovere allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà economica.
Per le rate sprint basta l'istanza, null'altro. Nella direttiva si legge che grazie all'esperienza maturata negli ultimi anni nell'ambito della rateazione dei debiti a ruolo, milioni di contribuenti hanno potuto regolarizzare la propria situazione debitoria, consentendo, nello stesso tempo, di incrementare gli incassi di riscossione del gruppo Equitalia.
Con il limite di 5mila euro, elevato a 20mila euro, sarà perciò più facile per gli agenti della riscossione trattare le istanze di rateazione, semplificando al massimo gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti, che intendono ottenere la rateazione di debiti, con una semplice istanza e senza alcuna documentazione.
Per Angelo Coco, direttore centrale servizi enti e contribuenti di Equitalia, la semplificazione della richiesta per rateare i debiti fino a 20mila euro rappresenta «un'ulteriore iniziativa che Equitalia ha messo in campo per proseguire la sua politica di agevolazione di cittadini e imprese che, se messi nella condizione, hanno la volontà di regolarizzare la propria posizione con il fisco». Le novità introdotte dalla direttiva di Equitalia si aggiungono a quelle previste dall'articolo 1 del decreto sulle semplificazioni fiscali, decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, in tema di rateazione dei debiti tributari.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 19 del Dpr 602/1973, è disposto che è sempre possibile chiedere la rateazione della cartella di pagamento con applicazione della rata crescente in luogo di quella costante.
Inoltre, si decade dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive e l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca in pendenza di cartella pagata a rate. Sono però fatte salve le ipoteche già iscritte prima della concessione della rateazione.
Tonino Morina. Fonte: il sole24ore.
Al via il Bando per l'accesso ai contributi comunali destinati a chi, persona fisica, giuridica, enti privati, soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, sostituisce la vecchia caldaia (a metano o a gasolio/olio combustibile) con una nuova caldaia ad alta efficienza energetica. L’iniziativa, per la quale il Comune ha stanziato 60.000,00 Euro, mira a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera causate dal riscaldamento che è una delle fonti principali del Pm10 misurato in città.
Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento del fondo stanziato; le richieste devono essere presentate, entro il 31 luglio 2012 esclusivamente per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso con la seguente dicitura: “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO CON UNO NUOVO DI FABBRRICA CON MARCATURA 4 STELLE”, al Coordinamento Ambiente di Via Pallone 9 -37121 Verona. Sulla busta dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile il nome e l'indirizzo del richiedente il contributo.
Requisito per chiedere il contributo è che la nuova caldaia sia ad alta efficienza energetica, certificata da marchiatura di rendimento energetico a 4 stelle, e da basso livello di emissioni di sostanze inquinanti.
Non sono finanziabili le trasformazioni da impianti centralizzati ad autonomi in quanto più dispendiosi in termini di consumi energetici.
Il contributo comunale non è cumulabile con altri contributi e/o agevolazioni fiscali (es:contributi statali, regionali e la detrazione ai fini IRPEF del 55%) ad esclusione della detrazione, ai fini IRPEF, del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di immobili, qualora ammissibile.
Il contributo verrà erogato nella seguente misura:
30% del costo dell'impianto termico al netto di IVA (con esclusione del costo della manodopera e quant'altro) fino ad un massimo di 3.000,00 Euro nel caso di sostituzione del vecchio impianto termico a metano con un altro nuovo ad alta efficienza energetica certificata da marcatura di rendimento energetico riportante 4 stelle secondo la definizione del D.P.R. 660/96;
40% del costo dell'impianto termico al netto di IVA (con esclusione del costo della manodopera e quant'altro) fino ad un massimo di 4.000,00 Euro nel caso di conversione dell'impianto termico da gasolio/olio combustibile a metano;
La graduatoria verrà stilata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’esecuzione dei lavori oggetto di contributo, dovrà essere avviata successivamente al 22 marzo 2012 e ultimata entro il 31 dicembre 2012.
Sul sito Internet del Comune di Verona verrà pubblicata la graduatoria di assegnazione.
Scadenze:
31/07/2012 - Scadenza presentazione domanda