Doppia stretta sulla deduzione per i veicoli strumentali di imprese e autonomi e per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. La riforma del lavoro (articolo 4, commi 72 e 73, della legge 92/2012) ridurrà fortemente, a partire dal periodo d'imposta 2013, la deducibilità delle spese sostenute: la percentuale sarà ridotta dal 40% al 27,5% per i veicoli strumentali e dal 90% al 70% per le auto ai dipendenti. La limitazione degli sconti fiscali prevede, però, qualche esenzione: non si applica ad agenti e rappresentanti, tassisti, imprese di autonoleggio, autoscuole e dipendenti e collaboratori autorizzati a utilizzare per le trasferte veicoli di loro proprietà o noleggiati.
L'applicazione Ma come funzionerà questo doppio giro di vite? La circolare 47/E/1998 (punto 5.1) ha ritenuto che la percentuale di deducibilità dei mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti vada applicata all'intero ammontare dei costi riferiti alle autovetture, compreso l'importo pari al fringe benefit tassato in capo al dipendente. In caso di assegnazione dell'autovettura a un collaboratore (o amministratore della società) le spese eccedenti il fringe benefit dovrebbero essere deducibili in misura pari al 27,5%, ferma restando la deduzione di un importo pari al fringe benefit come spesa per prestazioni di lavoro, se effettivamente sostenuta. Resta ferma l'elevazione della percentuale all'80% per i veicoli utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio (compresi i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione ma non gli agenti immobiliari, così la circolare 48/E del 1998, punto 2.1.3.5).
Restano integralmente deducibili le spese relative:
- ai veicoli adibiti a uso pubblico, per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pa che attesti tale destinazione (come per il servizio taxi);
- ai veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, cioè «senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata» (circolari 37/E del 1997 e 48/E del 1998), vale a dire le autovetture possedute dalle imprese di noleggio o utilizzate dalle scuole guida.
Il comma 73 dell'articolo 4 della legge 92/2012 prevede che le riduzioni si applichino, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 2013 (quindi in Unico 2014). È necessario, però, tenerne conto già in sede di determinazione degli acconti per tale anno, assumendo quale imposta del 2012 quella che si sarebbe determinata applicando le dette riduzioni. Le nuove disposizioni valgono non solo per i titolari di reddito d'impresa ma anche per gli autonomi: per questi ultimi le limitazioni operano limitatamente a un veicolo per ciascun artista o professionista o socio o associato. Le norme si applicano indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale l'autovettura è utilizzata (proprietà, leasing, noleggio).
Veicoli e spese interessati
I veicoli interessati sono quelli contemplati nell'articolo 164 del Tuir: autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli (con esclusione dei veicoli a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali).
Si deve trattare di veicoli riconducibili al titolare del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, diversi da quelli di proprietà o noleggiati dai dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa (quali gli amministratori) autorizzati ad utilizzarli per trasferte fuori della sede di lavoro. In questi ultimi casi resta fermo, infatti, il disposto dell'articolo 95, comma 3, del Tuir, in base al quale la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o 20 se diesel.
Tra le spese interessate sono compresi gli ammortamenti, i canoni di leasing e di noleggio, le spese di impiego (come carburanti, lubrificanti, pedaggi autostradali, ecopas), le spese di custodia (per esempio autorimessa), le spese di manutenzione e di riparazione, nonché l'Iva indetraibile. Si ritiene che i componenti dei veicoli aziendali (per esempio l'autoradio), non essendo suscettibili di autonoma utilizzazione, vadano portati a incremento del costo del bene nel quale sono utilizzati, così come la tassa di immatricolazione. Infine, l'articolo 164, comma 2, del Tuir prevede che le plusvalenze e le minusvalenze relative ai mezzi di trasporto ivi indicati rilevano «nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato». Di conseguenza la minor quota di ammortamento deducibile a partire dal 2013 comporterà la riduzione della plusvalenza o minusvalenza realizzata a seguito della cessione del veicolo.