Il 31 marzo è il nuovo termine per la variazione catastale delle costruzioni rurali iscritte nel catasto fabbricati in categorie diverse dalla A6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali. È quanto prevede il decreto «milleproroghe», Dl 210/2011 (si veda « Il Sole 24 Ore» del 6 gennaio) all'articolo 29, comma 8. Si tratta della procedura introdotta dall'articolo 7, commi 2bis e seguenti, del Dl 70/2011 il cui termine è scaduto lo scorso 30 settembre 2011.

La procedura è quella della presentazione dell'istanza con autocertificazione allegata, approvata con decreto del ministro dell'Economia del 14 settembre 2011; in questo caso la rendita catastale già attribuita dall'agenzia del Territorio non muta, ma varia solo la categoria catastale. Anzi, la norma di proroga precisa che resta fermo il classamento originario degli immobili rurali a uso abitativo, ancorché sia possibile dichiarare la condizione di abitazione rurale inquadrabile nella categoria catastale A6R.

Questa procedura è opportuna per tutte le costruzioni già iscritte nel catasto fabbricati per due ordini di motivi. Infatti i commi 2 bis e seguenti del Dl 70/2011 stabilivano che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili iscritti in catasto i proprietari possono richiedere agli uffici del Territorio la variazione catastale nelle categorie A6 e D10; questa disposizione viene abrogata dal dall'articolo 13, comma 14 del Dl 201/2011, ma con effetto dal 1° gennaio 2012. Quindi per gli anni 2011 e precedenti i comuni pretenderanno l'imposta comunale per le costruzioni rurali provviste di rendita, ma iscritte in altre categorie catastali. Inoltre le molte controversie pendenti nelle commissioni tributarie hanno bisogno di essere sostenute con la specifica classificazione catastale dei fabbricati rurali, alla luce della tesi della Cassazione che condiziona la ruralità all'iscrizione nelle categorie A6 e D10.

Peraltro si suggerisce di presentare la variazione catastale anche per le costruzioni realizzate da meno di cinque anni, come ad esempio per gli impianti fotovoltaici (il possesso quinquennale è un requisito previsto dalla norma originaria) avendo cura di precisarlo nelle annotazioni del modello. Altra cosa è la scadenza del 30 novembre 2012 stabilita dall'articolo 13, comma 14 ter del Dl 201/2011. Questo obbligo riguarda i fabbricati rurali tuttora iscritti nel catasto terreni che dal 1° gennaio 2012 sono soggetti all'imposta municipale. Per questi fabbricati non c'è alcun pericolo di imposizione fino al 2011 compreso, in quanto fino al 31 dicembre di quell'anno era in vigore l'articolo 23 del Dl 207/2008 in base al quale i fabbricati che rispettavano i requisiti di ruralità (articolo 9 del Dl 557/93) ai fini dell'imposta comunale non erano considerati fabbricati. Invece, con l'introduzione dell'imposta municipale anche le costruzioni rurali sono assoggettate a imposta e, per la determinazione della base imponibile, occorre che gli venga attribuita una rendita. Quindi entro il 30 novembre 2012 i proprietari dovranno incaricare i tecnici abilitati i quali utilizzando la procedura Doc.fa procederanno all'iscrizione nel catasto fabbricati con la determinazione della relativa rendita.

FONTE: IL SOLE24ORE

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