Deroga alle limitazioni dell'uso del contanti se vengono venduto beni e servizi a clienti stranieri ma l'esercente italiano deve porre in essere una serie di adempimenti. Passa alla Guardia di Finanza la competenza a ricevere la segnalazione su eventuali violazioni segnalate in materia di trasferimento di somme pari o superiori a mille euro. Sono queste le principali novità contenute nel decreto 16/2012 sull'uso del contante.

L'acquirente deve:

a) essere una persona fisica;

b) avere cittadinanza non italiana, né in un Paese Ue, né nello Spazio economico europeo;

c) avere residenza non italiana;

Il soggetto italiano che vende il bene o presta il servizio deve:

a) acquisire fotocopia del passaporto del cliente;

b) pretendere un'autocertificazione attestante che il cliente non sia cittadino italiano, cittadino di uno dei Paesi Ue o dello Spazio economico europeo. Il cliente eve attestare la residenza fuori del territorio dello Stato,

c) versare nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione il denaro sul proprio conto corrente;

d) consegnare all'intermediario fotocopia del documento di riconoscimento del cliente;

e) consegnare sempre all'intermediario copia della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;

f)inviare una comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'agenzia delle Entrate.

La nuova norma non prevede una sanzione in caso di inosservanza degli adempimenti ma vi è da ritenere che trovi applicazione la sanzione sulla violazione all'uso del contanti. Sempre in tema di uso del contanti viene inoltre disposta la proroga al 1° maggio per l'erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche esclusivamente attraverso rapporti con intermediari finanziari. La segnalazione alla Gdf In caso di violazioni sull'uso del contanti gli intermediari finanziari e i professionisti devono fare una comunicazione al ministero dell'Economia. Con il Dl 201/2011 era stato previsto che la segnalazione fosse inviata anche alle Entrate. Ora la previsione viene di nuovo modificata e la comunicazione deve essere inoltrata alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà «tempestiva comunicazione» all'agenzia delle Entrate. Non viene chiarito, neanche in questa occasione, se la Gdf debba essere interessata dal ministero destinatario della segnalazione ovvero direttamente dai professionisti e dagli intermediari. Nonostante l'interpretazione letterale della norma sembri condurre alla prima soluzione, la relazione illustrativa affida l'onere di segnare al ministero e alla guardia di finanza in capo ai soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio.

FONTE: ILSOLE24ORE

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