Iscrizioni aperte per il prossimo corso di:
DICEMBRE 2024 ore 14 - 18 formazione generica
DICEMBRE 2024 ore 14 - 18 formazione specifica
(e aggiornamenti)
Il numero dei partecipanti è LIMITATO A 20 ISCRITTI.
Sollecitiamo quindi gli interessati a presentare per tempo la domanda di iscrizione al corso.
Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l'accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008.
Con riferimento all’Accordo sopra citato, si comunica che è vigente l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:
- tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all’Accordo Stato/Regioni, rimane invece facoltativa la formazione per i collaboratori famigliari;
- tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato);
- è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda;
- in base al livello di rischio dell’azienda la durata minima complessiva del corso è di
8 ore |
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12 ore |
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16 ore |
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- non sono sottoposti a formazione (generale e specifica) i lavoratori per i quali il datore di lavoro possa documentare di aver già svolto alla data del 11.01.2012 una formazione nel rispetto delle leggi vigenti e del contratto di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento;
- per i lavoratori già in servizio, nel caso non avessero in precedenza fatto alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente. Per i neo assunti la formazione dovrà essere fatta anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.
- la formazione prevista nell’Accordo 26.12.2012 non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I.,ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.
La sanzione prevista per l’inadempienza è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.